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Sicurezza sul lavoro: Quali sono le novità 2022
DECRETO FISCALE (DL 146/21) convertito. Le modifiche al Testo Unico di Sicurezza
In Gazzetta il testo del DECRETO FISCALE decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU n.252 del 21-10-2021). Il Decreto convertito, entra in vigore dal 21 dicembre 2021.
Di seguito tutte le modifiche che il DL FISCALE n.146/2021, apporta al D.lgs. n.81/2008, a seguito della conversione in legge del provvedimento:
- Modifica all’art. 18 e 19 del TUS: Introdotta la nomina obbligatoria del preposto e nuovi obblighi preposto;
- Modifica all’art. 37 del TUS: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza (ridefinizione anche dell’obbligo addestrativo; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro);
- Modifica all’art. 55 del TUS: modificato l’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente.
Rispetto al Testo del DL Fiscale originario restano confermate le seguenti modifiche al D.lgs. n.81/2008:
- Modifiche all’art.7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento;
- Modifica all’art. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro);
- Modifica Allegato I al TUS sulle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale (si vedano i chiarimenti INL);
- Modifica all’art. 51: riordino degli organismi Paritetici.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Art.18)
Il Decreto Fiscale convertito introduce un nuovo comma “b-bis” nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (art.19 a sua volta oggetto di profonda modifica): costui non può subire pregiudizio dallo svolgimento di questa attività.
Obblighi del preposto (art.19)
Il DL Fiscale convertito integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto.
Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».
Prima invece si parlava genericamente “informare i loro superiori diretti in caso di persistenza della inosservanza”.
Preposto e segnalazione delle non conformità (art.19)
Il Decreto Fiscale aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.
«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate».
Preposto: individuazione in sede di appalto/subappalto (art.26)
Sempre a proposito del preposto, il DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS.
«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».
Formazione in sicurezza sul lavoro (art 37): Accordi Stato-Regioni in revisione
Il DL Fiscale modifica l’art.37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando (nel nuovo periodo del comma 2), che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su:
- durata;
- contenuti minimi;
- modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Addestramento: nuove precisazioni nel comma 5 dell’art.37
L’art.37, come modificato dal DL Fiscale convertito aggiunge al comma 5 che finora recitava solo: “5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” una ulteriore precisazione: «L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;
Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro (art.37 comma 7)
La vera e propria novità del DL Fiscale è l’introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che compare ora nel nuovo comma 7 dell’art. 37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il comma 7 dell’art. 37 è sostituito dal seguente:
«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo»;
Formazione del preposto (art. 37 comma 7-ter)
Il DL Fiscale convertito relativamente al preposto richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi».
Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Il DL Fiscale Convertito rimanda al 30 giugno 2022 il termine entro il quale adottare il decreto interministeriale sul “Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità” (modifica all’art. 52 comma 3).
Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art.55)
Il DL Fiscale in sede di conversione aggiorna la lettera c) dell’art. 55 che riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto).
Calano invece le sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.
Manutenzione scuole e responsabilità dei dirigenti
Il Decreto Fiscale, in sede di conversione ha introdotto l’Art. 13 bis che modifica l’art. 18 del Testo Unico di Sicurezza inserendo alcuni paragrafi al comma 3 in materia di esclusione da responsabilità (civile, amministrativa e penale) i dirigenti delle istituzioni scolastiche qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Comitati regionali di coordinamento (art.7): modifica del DL Fiscale
Il Decreto Fiscale aggiunge all’art.7 comma 1 il seguente nuovo comma:
Il nuovo comma 1-bis: «1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.»;
I Comitati regionali (regolati al DPCM 21 dicembre 2007) hanno una funzione di indirizzo e valutazione delle politiche attive e di raccordo con il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5) e con la Commissione consultiva permanente (articolo 6), presso ogni Regione e Provincia autonoma.
SINP (art.8): modifica del DL Fiscale
Le modifiche riguardano l’art.8 SINP:
- il comma 1: si aggiunge il riferimento ad un’attività di programmazione e valutazione delle attività di vigilanza ai fini di un coordinamento statistico nazionale, regionale e locale. Si aggiunge in un nuovo paragrafo, il richiamo alla alimentazione del SINP con i dati sulle sanzioni irrogate durante l’attività di vigilanza.
- Il comma 2: si inserisce il Dipartimento per la trasformazione digitale e INSP e Ispettorato del Lavoro fra gli enti che costituiscono il SINP. Un nuovo periodo apre alla possibilità di farvi accedere ulteriori amministrazioni.
- Il comma 3: viene completamente riscritto confermato il ruolo tecnico dell’INAIL per la gestione tecnica e informativa del SINP aggiunto un richiamo al Regolamento UE sulla Privacy e al ruolo dell’Istituto come titolare del trattamento dei dati obbligo di rendere disponibili i dati all’Ispettorato nazionale del lavoro.
- Il comma 4: riporta i riferimenti al Decreto SINP su criteri e regole di funzionamento. Il nuovo comma 4 bis annuncia un prossimo decreto che aggiorni la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).
Vigilanza (Articolo 13 TUS) – la modifica del DL Fiscale
Il DL Fiscale convertito modifica sensibilmente l’art. 13 del Testo unico di Sicurezza che disegna il Sistema di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Al comma 1 viene inserito l’Ispettorato del lavoro fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza.
Il comma 2 viene abrogato e rimosso il riferimento alle competenze dell’Ispettorato.
Il nuovo comma 4 ridisegna il coordinamento dell’attività di vigilanza riportati agli articoli 5 e 7 del TUS e introduce il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale.
Il nuovo comma 7 bis introduce l’obbligo annuale per INL, di redazione di relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (entro il 30 giugno).
Contrasto lavoro irregolare (art.14) modifica del DL Fiscale
Nuovo art.14 del Testo unico di Sicurezza: era stato introdotto all’art 2, comma 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ora viene completamente sostituito con un esplicito riferimento alla comminazione della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nei casi di -irregolarità per il 10% dei lavoratori occupati.
Sospensione attività imprenditoriale: in quali casi? – Nuovo Allegato I al TUS
Il DECRETO FISCALE sostituisce completamente l’ALLEGATO I del Testo Unico di Sicurezza, dedicato alle “GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE” con un nuovo testo di Allegato I.
Prima l’allegato richiamava:
- Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
- Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
- Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
- Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
- Violazioni che espongono al rischio d’amianto.
Ora invece, il nuovo Allegato prevede delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva. Il DL Fiscale riporta dunque una Tabella che mette insieme la fattispecie e la sanzione e indica anche l’importo della somma aggiuntiva.
Ispettorato – assunzioni autorizzate con DECRETO FISCALE
In base all’art.13 del DECRETO FISCALE, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell’Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali.
Contestualmente viene anche aumentato di 90 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022 il contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, sempre al fine di rafforzare l’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Organismi paritetici (Articolo 51 TUS) – modifica del DL Fiscale
Inserito il comma 1 bis: aggiunto un riferimento al repertorio degli organismi paritetici.
Inseriti i commi 8 bis e 8 ter che impone agli organismi paritetici di comunicare all’INL i dati delle imprese aderenti, dei rls territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell’attività di vigilanza e di premialità di INAIL.
Notifica preliminare (Articolo 99 TUS) – modifica del DL Fiscale
Introdotto il comma 1-bis: la notifica preliminare prodotta dal committente o dal responsabile dei lavori o dal prefetto (art. 99 comma 1), prima dell’inizio dei lavori dovranno alimentare una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro: in vista un decreto dell’INL che individui le modalità tecniche e operative anche rispetto le altre banche dati e con la PA.