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Attrezzature di Lavoro

Contesto normativo

L’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro indicate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Il 24 maggio 2012 è entrato in vigore il DM 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” che dà anche a soggetti privati abilitati l’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a poter svolgere le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in sostituzione dei soggetti pubblici INAIL, ASL e ARPA.

LE ATTREZZATURE DI LAVORO SONO SUDDIVISE IN 3 MACRO-CATEGORIE:

sollevamento cose confor srl

Gruppo SC
Sollevamento Cose

  • Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg
  • Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg
  • Apparecchi fissi di sollevamento per materiali di portata superiore a 200 Kg
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico
  • Idroestrattori a forza centrifuga
sollevamento persone confor srl

Gruppo SP Sollevamento Persone

  • Scale aeree a inclinazione variabile
  • Ponti mobili sviluppabili su carro di azionamento motorizzato
  • Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionato a mano
  • Ponti sospesi e relativi aragni
  • Piattaforme di lavoro sollevanti su colonne
  • Ascensori e montacarichi da cantiere
gas vapore riscaldamento confor srl

Gruppo GVR
Gas, Vapore, Riscaldamento

  • Recipienti contenenti fluidi con pressioni maggiori di 0,5 bar
  • Generatori di vapor d’acqua
  • Generatori di acqua surriscaldata
  • Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
  • Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso
  • Forni per industrie chimiche e affini
  • Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n.93 del 25 Febbraio 2000

Il D.M. 11/04/2011 definisce:

VERIFICA PERIODICA
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

PRIMA VERIFICA PERIODICA
È la prima delle verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
Per lo svolgimento delle verifiche periodiche successive alla prima il datore di lavoro può rivolgersi direttamente in prima istanza al Soggetto Abilitato; mentre per l’esecuzione della prima verifica periodica il datore di lavoro deve presentare richiesta esclusivamente all’INAIL indicando comunque il Soggetto Abilitato che interverrà entro 45gg se la richiesta non venga evasa dell’Ente Pubblico il quale incaricherà il Soggetto Abilitato indicato nella richiesta.

Per lo svolgimento delle verifiche periodiche successive alla prima il datore di lavoro può rivolgersi direttamente in prima istanza al Soggetto Abilitato; mentre per l’esecuzione della prima verifica periodica il datore di lavoro deve presentare richiesta esclusivamente all’INAIL indicando comunque il Soggetto Abilitato che interverrà entro 45gg se la richiesta non venga evasa dell’Ente Pubblico il quale incaricherà il Soggetto Abilitato indicato nella richiesta.

Con For sul territorio italiano per le attrezzature di lavoro

Verifiche periodiche attrezzature lavoro per le regioni Lazio e Toscana

Impianti Elettrici

Contesto normativo

Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi”, affida al datore di lavoro la responsabilità per la loro messa in servizio, nonché quella di farli sottoporre, ogni due o cinque anni, a Verifica Periodica da parte di Organismi di Ispezione privati autorizzati, al fine di accertarne la sicurezza.

GLI IMPIANTI SONO SUDDIVISI IN 4 CATEGORIE:

01

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V

02

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V

03

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

04

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

Periodicità Delle Verifiche

Ogni 2 anni per:

  • Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio (generalmente sono considerati tali anche tutti quelli previsti del certificato prevenzione incendi)
  • Impianti elettrici con pericolo di esplosione

Ogni 5 anni per:

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.​

Servizi offerti

Con For grazie alla sua rete di ispettori è in grado di effettuare tali verifiche su tutto il territorio nazionale. 

Per le aziende con sedi dislocate sul territorio offre una gestione per tutte le verifiche necessarie attraverso:

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  • Assistenza qualificata nelle fasi di pre e post-verifica
  • Gestione a delle verifiche per le aziende con sedi dislocate sul territorio, tramite una rete commerciale e tecnica operativa in tutta Italia, a garanzia dell’uniformità di giudizio e di comportamento
  • Trasparenza sui costi del servizio
  • Garanzia di qualità del servizio, assicurata da un’esperienza maturata in anni di attività
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